ARTICOLO 100 E REDDITI SOCIETARI
L’articolo 100 comma 1 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) al quale la normativa sul welfare fa riferimento, così si esprime su redditi delle società:
“le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto” sono deducibili fino al 5 per mille (lo 0,5%) del costo del lavoro ossia dell’ammontare delle spese sostenute da ciascuna impresa per remunerare i propri dipendenti.
Dal momento che la legge fissa il limite del 5 per mille ai soli servizi “volontariamente sostenuti” dall’impresa, in realtà l’azienda ha diritto alla integrale deducibilità se quelle opere o servizi sono offerti nell’ambito di un accordo vincolante per l’impresa stessa.
Questo può quindi avvenire nel caso di un’intesa sindacale o di un regolamento unilaterale definito dall’azienda che non permetta la revoca discrezionale dell’impegno preso dal datore di lavoro.